il 10 dicembre, 2020, Kenneth Blanco, Direttore del FinCEN, rilasciato commenti del pubblico presso l’American Bankers Association/American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference annunciando nuovi FinCEN guida per coperti da istituzioni finanziarie di utilizzare il volontario per la condivisione delle informazioni disposizioni dell’articolo 314(b) del USA Patriot Act (“Guida”). La Guida incoraggia la condivisione delle informazioni ai sensi della sezione 314(b) e sottolinea la potenziale ampiezza della disposizione, che protegge gli istituti finanziari conformi dalla responsabilità civile.
Sezione 314(b) Riassunto
Sezione 314(b), prevede che un istituto finanziario richiesto dal Segreto Bancario Act (“BSA”) per avere un anti-riciclaggio di denaro programma, o un’associazione di tali istituti finanziari, può “condividere informazioni con qualsiasi altra istituzione finanziaria o di un’associazione di istituzioni finanziarie per quanto riguarda gli individui, enti, organizzazioni e paesi terzi a fini di individuare e, se del caso, attività di rendicontazione che l’istituto finanziario o associazione sospetta terroristici coinvolgono possibili attività di riciclaggio di denaro.” Le istituzioni finanziarie ammissibili a partecipare alla sezione 314(b) condivisione delle informazioni sono banche, cooperative di credito e altre istituzioni di deposito; casinò e club di carte; imprese di servizi di denaro; broker o rivenditori di titoli; fondi comuni di investimento; compagnie di assicurazione; commercianti di commissioni futures e introducing broker in materie prime; rivenditori di metalli preziosi, pietre preziose o gioielli; operatori di sistemi
Un ente finanziario o un’associazione di istituzioni finanziarie, la condivisione di informazioni ai sensi dell’articolo 314, paragrafo b) è schermato da responsabilità civile per farlo, purché conforme a tutte le disposizioni applicabili della sezione 314(b), tra le quali: (i) prevede annuale preavviso FinCEN che è la registrazione di una sezione 314(b) partecipante; (ii) verifica che il destinatario istituto finanziario o di un’associazione di istituzioni finanziarie è anche registrato; e iii) le informazioni sono utilizzate solo per identificare e segnalare attività terroristiche o riciclaggio di denaro, determinare se istituire o mantenere un conto o accettare una transazione, o assistere l’istituto finanziario con i suoi obblighi di conformità. Perché il” riciclaggio di denaro ” comporta una vasta gamma di potenziali comportamenti illeciti (come le note guida, lo statuto del riciclaggio di denaro a 18 U. S. C. § 1956 elenca molti diversi tipi di” attività illecite specificate ” che possono essere alla base di una transazione di riciclaggio di denaro), la sezione 314(b) in pratica si applica a quasi tutte le informazioni che coinvolgono attività sospette.
Inoltre, un istituto finanziario che condivide informazioni deve mantenere procedure adeguate per proteggere la sicurezza e la riservatezza di tali informazioni. Se questi requisiti sono soddisfatti, allora un istituto finanziario che condivide le informazioni è protetto dalla responsabilità civile per farlo, o per qualsiasi mancata comunicazione di tale condivisione.
L’annuncio FinCEN
Nell’annunciare la nuova guida, il direttore Blanco ha rilevato la storica mancanza di chiarezza in merito all’applicazione e al rispetto di 314(b). Ha spiegato che la nuova guida è stata sviluppata in consultazione con le istituzioni finanziarie e attraverso l’esperienza di FinCEN nella gestione del programma con l’obiettivo di aumentare la partecipazione delle istituzioni finanziarie al programma. In questo contesto, il direttore Blanco ha delineato i temi della guida come garantire che le informazioni soggette a 314 (b) la condivisione delle informazioni non sia definita in modo ristretto e che la natura dei sospetti di un istituto finanziario non debba essere eccessivamente specifica o conclusiva.
Oltre alla sezione 314(b), il tema generale della condivisione delle informazioni è stato sottolineato da precedenti discorsi pubblici del direttore Blanco, nonché dal recente Avviso anticipato di FinCEN sulla regolamentazione pubblica. La condivisione delle informazioni è anche affrontata dagli emendamenti in sospeso alla BSA contenuti nel disegno di legge sul finanziamento della difesa che è stato approvato dal Congresso ma non ancora firmato in legge dal presidente Trump, che ha minacciato di porre il veto al disegno di legge sul finanziamento per vari motivi dichiarati.
La guida
Poiché lo scopo di emettere una guida aggiornata era quello di incoraggiare la partecipazione delle istituzioni finanziarie al programma 314(b), la Guida porta con i benefici della condivisione delle informazioni 314(b). Tali benefici riguardano principalmente ” aiutare le istituzioni finanziarie a migliorare il rispetto dei loro requisiti in materia di antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo (AML/CTF).”Ad esempio, 314(b) la partecipazione migliora la capacità delle istituzioni finanziarie di raccogliere informazioni aggiuntive su clienti o transazioni sospette”, inclusi conti, attività e/o entità o individui associati precedentemente sconosciuti.”Fornisce anche informazioni su percorsi finanziari sconosciuti o complessi e consente a un istituto finanziario di arricchire le attività finanziarie di un cliente. Facilita anche il processo decisionale e il deposito della SAR di un istituto finanziario consentendo una visione più completa di un cliente o di una transazione.
Per raggiungere questi obiettivi, la Guida chiarisce quali informazioni sono soggette a condivisione ai sensi della sezione 314(b). Mentre le istituzioni finanziarie possono – ma non sono obbligate a-condividere informazioni “che l’istituto finanziario o l’associazione sospetta possano coinvolgere possibili attività terroristiche di riciclaggio di denaro”, la Guida chiarisce che le informazioni non devono includere informazioni specifiche che le attività riguardano direttamente i proventi di SUA o identificano i proventi specifici di SUA. Invece, affinché la condivisione delle informazioni rientri nel porto sicuro, ” è sufficiente che l’istituto finanziario o l’associazione abbia una base ragionevole per credere che le informazioni condivise si riferiscano ad attività che possono comportare riciclaggio di denaro o attività terroristiche, e che condividano le informazioni per uno scopo appropriato ai sensi della Sezione 314(b) e dei suoi regolamenti di attuazione.”Un istituto finanziario non deve concludere che le attività siano in realtà sospette – ha solo bisogno di una base ragionevole per credere che le attività siano sospette.
Inoltre ,le “attività” utilizzate nella sezione 314 (b) non sono limitate a una “transazione” effettiva, in quanto tale termine è definito sotto la BSA. Pertanto, gli istituti finanziari possono segnalare, ad esempio, tentate transazioni o attività volte a indurre altri a impegnarsi in transazioni.
La sezione 314(b) non pone alcuna limitazione alla condivisione di informazioni personali identificabili o limita il tipo o il mezzo di informazioni condivise, come la videosorveglianza o i dati informatici. Infine, la Guida spiega che un’entità che non è di per sé un’istituzione finanziaria può ancora formare e gestire una associazione di istituzioni finanziarie, i cui membri possono utilizzare la sezione 314(b) (questo include la conformità fornitori di servizi), e che una società di persone, associazione di istituzioni finanziarie, regolato da un contratto tra le istituzioni di membri, possono impegnarsi in per la condivisione delle informazioni nella sezione 314(b).
Oltre a chiarire l’ambito di applicazione della sezione 314(b), la Guida incoraggia le istituzioni finanziarie a notare in qualsiasi deposito SAR se l’attività sospetta segnalata include informazioni derivate dalla sezione 314(b) condivisione di informazioni.
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