Un’espressione della procedura di silenzio è contenuta nell’allegato 1, lettera A) “Applicazione di una procedura di silenzio nel Consiglio permanente e nel Forum per la cooperazione in materia di sicurezza” del Regolamento interno dell’OSCE(2006):
1. Il Presidente può suggerire l’adozione di una decisione mediante una procedura di silenzio. Tale suggerimento è formulato nel corso di una riunione, con l’indicazione del tempo esatto per la scadenza del periodo di silenzio. In assenza di obiezioni da parte di un Rappresentante in tale riunione, la decisione è considerata sottoposta a procedura di silenzio.
2. Immediatamente dopo tale riunione, il Segretariato emette un testo provvisorio della decisione senza un numero e con un titolo provvisorio che rifletta il fatto che la decisione è soggetta a una procedura di silenzio. Il testo provvisorio è allegato alla gazzetta ufficiale della riunione.
3. Il silenzio è considerato rotto se uno Stato partecipante ha comunicato per iscritto al Presidente un’obiezione o un emendamento prima della scadenza del termine di silenzio. In tal caso, il Presidente informa immediatamente per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione non è stata adottata.
4. Se il silenzio non è stato violato, il Presidente, immediatamente dopo la scadenza del periodo di silenzio, informa per iscritto gli Stati partecipanti che la decisione in questione è stata adottata. Il testo della decisione è pubblicato solo nella riunione successiva. Se devono essere adottate misure amministrative urgenti sulla base di tale decisione, il Presidente può inviare il testo della decisione a una struttura esecutiva pertinente esclusivamente per uso interno.
5. Nella prima riunione successiva all’adozione della decisione, il Presidente comunica l’adozione della decisione.
6. Immediatamente dopo tale riunione, la decisione, corredata di eventuali dichiarazioni interpretative e riserve formali, è emessa dal Segretariato in un formato standard dell’OSCE e allegata alla gazzetta ufficiale di tale riunione. La data di scadenza del periodo di silenzio è considerata la data di adozione della decisione.