Carolina del Sud Richieste di Pagamento – Penali (2018)
PARTE VI DIFESE
§ 6-11 Difesa di Auto – Mutuo Combattimento
Se il convenuto ha partecipato volontariamente reciproco combattere per scopi di protezione, egli non può giustificare o scusare la della vittima nel corso di tale conflitto sul terreno di auto-difesa, a prescindere dalle estremità o di imminente pericolo può essere ridotta nel corso del combattimento, a meno che, prima è stato commesso, egli si ritirò e cercato in buona fede di declinare ulteriormente il conflitto, e, con le parole o con i fatti, ha reso noto questo fatto alla vittima.
Il combattimento reciproco esiste quando c’è intento reciproco e volontà di combattere. L’intento reciproco si manifesta con gli atti e la condotta delle parti e le circostanze che partecipano e portano al combattimento. Inoltre, si deve dimostrare che entrambe le parti erano armate con un’arma mortale. Il combattimento reciproco esclude una pretesa di autodifesa perché nega l’elemento di non essere in colpa. La dottrina del combattimento reciproco viene attivata quando entrambe le parti contribuiscono alla lotta risultante. L’autodifesa è disponibile solo quando l’imputato è senza colpa nel portare la difficoltà.
Poiché il combattimento reciproco richiede l’intento reciproco e la volontà di combattere, se si scopre che un imputato è stato coinvolto nel combattimento reciproco, l’elemento “no fault” dell’autodifesa non può essere stabilito. Il combattimento reciproco agisce come un bar all’autodifesa perché richiede un accordo reciproco per combattere a parità di condizioni per scopi diversi dalla protezione.
Se il convenuto è impegnato in un combattimento reciproco, l’autodifesa non è disponibile a meno che il convenuto non si ritiri dal conflitto prima che si verifichi. Se, prima che si verifichi, l’imputato si è ritirato e ha cercato in buona fede di evitare ulteriori conflitti, e con parole o atti, ha reso noto questo fatto alla vittima, sarebbe stato senza colpa nel portare la difficoltà. Così, se dopo l’avvio di un’aggressione o di avvio di un incontro, il convenuto si ritirò in buona fede dal conflitto e ha annunciato, in qualche modo, al suo avversario la sua intenzione di ritirarsi, si è ripristinato il diritto di auto-difesa, in modo che se il suo avversario quindi persegue lui, il convenuto può, su una ragionevole convinzione che lui è in pericolo, ferire o uccidere il suo avversario. Tale comunicazione all’avversario del ritiro da parte del convenuto può essere esplicita e verbale, con l’uso di parole, o può essere implicita in una condotta, come ritirarsi o tentare di ritirarsi dalla scena e abbandonare il conflitto.